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I documenti da presentare per il modello ISEE 2016

In allegato puoi trovare l’elenco dei documenti da presentare al Caf per ricevere assistenza gratuita per il modello Isee 2016.

Elenco_Documenti_ISEE

Proroga consegna modello 730-2016 in Gazzetta Ufficiale: c’è tempo fino al 22 luglio

Il 24 maggio era stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno è ormai ufficiale la proroga al 22 luglio per la presentazione del 730 2016 tramite Caf e professionisti abilitati.
Più tempo quindi per consegnare ai contribuenti la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, a condizione che entro il 7 luglio siano però state elaborate almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni del 2016.

16 giugno – Imu e Tasi: chi deve pagare l’acconto e chi non lo paga più

Oggi, 16 giugno 2016, scadono i termini per versare l’acconto Tasi ed Imu 2016. Sono circa 20 milioni gli immobili che a differenza del 2015 non sono più soggetti al pagamento dell’imposta: le abitazioni principali e relative pertinenze.
Per tutti gli altri, la prima rata prevede il versamento, tramite F24, del 50% dell’imposta annua, calcolata sulle aliquote ed evantuali detrazioni deliberate dai comuni nel 2015.

Iniziamo subito a chiarire le eccezioni: gli immobili cosiddetti di lusso (accatastati come A1, A8 e A9) continuano a pagare sia la Tasi che l’Imu.

Veniamo ora alle pertinenze dell’abitazione principale, quindi box, cantine e soffitte: non si pagano Imu e Tasi ma solo per una “pertinenza” per tipo. Ad esempio chi ha un box e una cantina non versa nulla, ma se si tratta di due box uno dei due sarà soggetto sia a Tasi che Imu.

Una importante novità per il 2016 riguarda gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado) per i quali la base imponibile Tasi e Imu è ridotta del 50% .
Questa agevolazione stabilita a livello nazionale, supera le precedenti delibere dei Comuni: anche dove nel 2015 questi immobili erano assimilati all’abitazione principale nel 2016 si verseranno Tasi e Imu, ma a metà.
Attenzione però alle condizioni per godere della riduzione d’imposta: innanzitutto il comodato deve essere stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate, chi concede l’abitazione oltre all’immobile dato in comodato deve risiedere nello stesso comune e può possedere al massimo un’altra abitazione che deve essere nello stesso comune, adibita ad abitazione principale e non di lusso. Quindi non si applicherà la riduzione se il comodante possiede 3 o più immobili (anche in percentuale), se i 2 immobili si trovano in comuni diversi, se si risiede in un comune diverso da quello dell’immobile e infine se l’abitazione data in comodato non è abitazione principale del comodante.
Il comodatario però non verserà più la Tasi per gli inquilini, se si tratta di abitazione principale.

Infine, chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile.

Veniamo ora agli inquilini, che continuano a non pagare l’IMU ma per la prima volta lo scorso anno sono stati interessati dall’imposta sui servizi indivisibili (Tasi): se si tratta di abitazione principale non pagheranno più la Tasi, come tutti i proprietari, altrimenti pagheranno una versione light, che va dal 10% al 30%.

Parliamo infine dei terreni: pagano Imu e Tasi le aree fabbricabili, i terreni agricoli e incolti pagheranno l’Imu ma non la Tasi, mentre non versano nulla i terreni ubicati in zone montane, quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.